Regolamento
ART. 1 FINALITÀ
La zona di pesca a regolamento specifico “Capodarno” (d’ora in poi ZRS) ha tra le sue finalità la promozione dei valori della pesca e della cultura dell’acqua, nonché il concorso allo sviluppo delle aree circostanti ed intende contribuire, attraverso specifiche limitazioni al prelievo ed una sperimentazione su forme di gestione differenziate, ad una complessiva salvaguardia del patrimonio ittico presente nei tratti del fiume Arno e del torrente Staggia compresi all’interno dei confini di cui al successivo art. 2).
ART. 2 DELIMITAZIONE
1.La ZRS ricade interamente nei limiti territoriali del Comune di Pratovecchio Stia ed è così delimitata, come da cartografia allegata:
FIUME ARNO
Limite superiore o “a monte”: ponte sul fiume Arno in località Le Molina Limite inferiore o “a valle”: confluenza del torrente “Fiumicello” nel fiume Arno TORRENTE STAGGIA
- Limite superiore o “a monte”: dalla briglia a monte del ponte della S.P. 310 del Bidente in loc.Tintoria;
- Limite inferiore o “a valle”: confluenza del torrente “Staggia” nel fiume Arno;
FIUME ARNO
- ZONA NO KILL: dal ponte in località Le Molina, a monte, alla “Pescaia” di Pratovecchio sul lungarno delle Monache a valle (mt 4000)
- ZONA A PRELIEVO CONTROLLATO: dalla “Pescaia” di Pratovecchio sul lungarno delle Monache, a monte, alla confluenza del torrente “Fiumicello” nel fiume Arno, a valle (mt 1000)
TORRENTE STAGGIA
- ZONA DI RISPETTO: dalla briglia a monte del ponte della S.P. 310 del Bidente in loc. Tintoria, a monte, alla confluenza nel fiume Arno, a valle (mt 650)
3.La ZRS è delimitata da tabelle aventi le caratteristiche prescritte dagli artt. 8 e 9 comma 5 del
D.P.G. R. 6/R/2018. Ulteriori indicazioni sono presenti per agevolare il riconoscimento dei tratti soggetti a diversa regolamentazione.
ART. 3 REGOLAMENTAZIONE
1. L’accesso alla ZRS avviene secondo distinte modalità nel rispetto delle seguenti disposizioni:
ZONA A PRELIEVO CONTROLLATO
-È consentita la pesca con esche artificiali e naturali con la possibilità di prelevare per ogni giornata di pesca 3 capi di salmonidi di misura non inferiore a 25 cm.
-È consentito l’utilizzo di una sola esca, munita di un unico amo privo di ardiglione o con ardiglione schiacciato in modo da non costituire intralcio alcuno all’operazione di slamatura.
-I pesci catturati devono essere immediatamente soppressi, onde evitare inutili sofferenze.
-Al raggiungimento della quota massima di prelievo l’attività di pesca deve immediatamente cessare.
-I capi di misura inferiore al consentito devono essere immediatamente liberati in acqua,procedendo alla slamatura con mano bagnata o recidendo la lenza qualora l’operazione possa recare danno al pesce.
-I capi che comunque non si ritiene di trattenere devono essere immediatamente liberati in acqua, procedendo alla slamatura con mano bagnata, a condizione che non presentino segni evidenti di danneggiamento e/o sanguinamento.
-Il prelievo è consentito dall’ultima domenica di febbraio alla prima domenica di ottobre secondo il calendario regionale per le acque a salmonidi. Dal lunedì successivo alla prima domenica di ottobre al 31 dicembre è consentita la pesca con esche artificiali e naturali con rilascio obbligatorio del pescato.
-È consigliato l’uso del guadino.
-Per la pesca ed il prelievo di specie ittiche diverse dai salmonidi si rinvia alla vigente normativa regionale.
-Nella zona è consentita anche la pesca No Kill con le esche artificiali indicate nel punto successivo.
ZONA NO KILL
-È consentita la pesca esclusivamente con esche artificiali praticata con le seguenti tecniche: mosca, spinning, flyspin, tenkara e valsesiana.
-È consentito l’utilizzo di una sola esca artificiale, munita di un unico amo privo di ardiglione o con ardiglione schiacciato in modo da non costituire intralcio alcuno all’operazione di slamatura.
-Qualunque esemplare di fauna ittica catturato deve essere immediatamente liberato nelle acque del fiume, procedendo alla slamatura con mano bagnata ed operando in modo da minimizzare lo stress indotto dall’operazione di cattura e slamatura.
-È consigliato l’uso del guadino.
ZONA DI RISPETTO
1.In tale zona vige il divieto di pesca funzionale alla ZRS.
2.In via eccezionale è consentita la pesca in occasione di iniziative didattiche e/o promozionali organizzate o autorizzate dal gestore.
ART. 4 CALENDARIO DI PESCA
1.La pesca è consentita dall’ultima domenica di febbraio al 31 dicembre, salvo diversa prescrizione determinata annualmente dal gestore.
2.In tale periodo la pesca è consentita nell’arco di tempo che va da un’ora prima della levata del sole a un’ora dopo il tramonto, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.P.G. R. 6/R/2018.
3.Il gestore determina annualmente uno o più giorni di riposo settimanale.
ART. 5 DIVIETI E PRESCRIZIONI
1.In tutta la ZRS è fatto obbligo di esercitare la pesca mediante amo singolo privo di ardiglione o con ardiglione schiacciato
2.È altresì vietato
-utilizzare e detenere esche diverse da quelle indicate dall’ art. 3, esche siliconiche, esche aromatizzate, ancorette, uova di pesci, larve di mosca carnaria, vertebrati vivi o morti;
-pasturare;
-portare al seguito durante l’esercizio di pesca pesci catturati in altro luogo.
3.Sono fatti salvi tutti gli altri divieti previsti dalla normativa regionale sulle acque a salmonidi in particolare dal D.P.G. R. 6/R/2018.
ART.6 ACCESSI E PERMESSI
1.Al fine di consentire un controllo degli accessi e la salvaguardia degli equilibri ambientali, di cui al precedente art. 1), coloro che intendono esercitare l’attività di pesca all’interno della ZRS devono essere in possesso di
-licenza di pesca di cui all’art. 15 della LRT n. 7/2005
-permesso giornaliero di pesca
2.Il permesso giornaliero, del valore massimo di € 30,00, è differenziato in base alla tipologia di zona e viene determinato annualmente dal gestore, unitamente a costi, modalità di rilascio ed eventuali altre limitazioni, avendo riguardo della pianificazione delle spese di gestione.
3.Il permesso giornaliero di pesca è documento personale e non cedibile e deve essere esibito al personale di vigilanza unitamente alla licenza di pesca e ad un documento di identità.
4.Possono essere previste riduzioni e/o agevolazioni sul costo del permesso determinate annualmente dal gestore.
5.In ragione delle specifiche caratteristiche tecniche ed ambientali della zona, l’accesso ammesso per ciascuna giornata è di un massimo di 40 pescatori. La priorità di accesso è determinata dall’orario di arrivo.
6.Al fine di evitare un'eccessiva pressione alieutica, il soggetto gestore può comunque ridurre il numero massimo di presenze istituendo il numero chiuso.
7.Gli eventuali proventi devono essere completamente reinvestiti nella gestione della ZRS e nel ripopolamento dei corsi d’acqua dell’alta valle dell’Arno, ricadenti nel territorio del comune di Pratovecchio Stia.
ART. 7 LIMITAZIONI
1.Durante la stagione di pesca il gestore può vietare la pesca su tutta la ZRS o in alcuni tratti in occasione di
-interventi di ripopolamento ittico
-periodi di siccità protratti nel tempo
-situazioni che possono impedire o ostacolare lo svolgimento dell’attività di pesca o danneggiare in modo grave il patrimonio ittico e ambientale
2.All’interno del parco fluviale del “Canto alla Rana” sarà possibile vietare la pesca nei mesi estivi in determinati orari nel tratto compreso tra la zona denominata “La Capanna”, a monte, e la “Briglia della Ghiacciaia” compresa a valle, in considerazione di attività ludiche e ricreative stagionali. Il divieto sarà debitamente segnalato.
3.Ulteriori limitazioni possono essere disposte in occasione di iniziative didattiche e promozionali, debitamente segnalate, organizzate o autorizzate dal soggetto gestore.
ART.8 RIPOPOLAMENTI
1.Gli interventi di ripopolamento sono curati esclusivamente dal gestore nel rispetto della vocazionalità e della capacità biogenica del corso d’acqua, valutando periodicamente anche con apposite indagini ittiologiche la consistenza degli stock ittici presenti nel corpo idrico.
2.Le immissioni dovranno essere effettuate possibilmente con soggetti geneticamente affini alle popolazioni autoctone provenienti esclusivamente da allevamenti e zone indenni riconosciuti ai sensi del D. Lgs. 148/2008.
ART.9 SORVEGLIANZA E SANZIONI
1.Sono incaricati del controllo sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento i soggetti di cui agli artt. 20 e 20-bis della L.R. n 7/2005.
2.Le infrazioni al presente regolamento sono sanzionate ai sensi della L.R. n. 7/2005 e del D.P.G.R.
6/R/2018. La gestione si riserva inoltre la facoltà di agire per danni nei confronti di coloro che esercitano attività illecite nei confronti del patrimonio ittico presente e dei fruitori dell’area.
ART. 10 CONTROLLO DEI PERMESSI DI ACCESSO
1.Il controllo dei permessi di accesso e la loro elaborazione statistica consente di disporre di una serie di dati indispensabili per la gestione della ZRS.
2.Il gestore predispone apposite modalità di raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla frequentazione della ZRS ed eventualmente dei prelievi effettuati dai pescatori nei tratti ove ciò è consentito. A tal scopo il gestore provvede a munirsi della necessaria autorizzazione al trattamento dei dati da parte dei soggetti che accedono alla ZRS nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.
ART. 11 ESENZIONE DI RESPONSABILITÀ
1.Il pescatore che esercita la pesca nella ZRS esonera il gestore e la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri che dovessero verificarsi nell’esercizio dell’attività.
2.L’acquisizione del permesso di pesca determina l’accettazione del presente regolamento.